29/5/2017 – Indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato

SeacInfo Fiscale
Indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato
Con Messaggio 10 maggio 2017, n. 1947, l’INPS ha fornito chiarimenti sull’indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato per forfetari (commi da 76 ad 84, art. 1, Legge n. 190/2014).Infatti, in regime agevolato contributivo, il versamento di contributi in misura ridotta, rispetto all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, determina una proporzionale riduzione del numero di mesi accreditati, i quali vengono attribuiti progressivamente a partire dall’inizio dell’anno solare.D’altro canto, anche in presenza del regime previdenziale agevolato, contributo di maternità è dovuto per intero nella misura di euro 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.L’INPS ha chiarito in merito che il requisito cui avere riguardo, ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato e nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario.In tale situazione, la prestazione della maternità deve essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità.